STUDIO TREA : COSA OFFRIAMO - INDETERMINATEZZA DEI TASSI DI INTERESSE  

Venerdì, 13-Gen-2006 18:07

 


A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99, le quali hanno sancito il carattere illegittimo dell’“uso” (ormai non più in essere della Banca) inerente la disparità di trattamento tra gli interessi attivi e quelli passivi, sono sempre più  le cause avanzate dai singoli correntisti nei confronti degli Istituti di Credito al fine di vedersi restituire importi già precedentemente versati alle Banche (nella maggior parte dei casi per diminuire il saldo di scoperto del proprio conto corrente).

Punto di partenza per le operazioni di calcolo mirate alla depurazione dei c/c dal cd “effetto anatocistico” è la scelta della metodologia di calcolo da adottarsi nei vari casi di specie.

Occorre pertanto distinguere tra:

  • conti accesi ante luglio 1992
  • conti accesi post luglio 1992

In merito alla prima categoria (conti “ante”) va precisato che, nella stragrande maggioranza dei casi, prima del luglio 1992 nei contratti di apertura dei conti correnti, le Aziende di Credito non determinavano specificamente i tassi (creditori e debitori) da applicare all’Utente, bensì rimandavano, relativamente alla determinazione delle condizioni economiche, all’art. 7 delle NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI che recitava testualmente: “Gli interessi dovuti dal correntista sono calcolati in base alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla Piazza”;formula questa che lasciava, da una parte, il tasso d’interesse indeterminato e dall’altra, l’Utente nella condizione di NON sapere, di fatto, cosa costasse effettivamente il servizio di conto corrente fornito dall’Azienda di Credito. In casi come questo, in cui risulta evidente e manifesta l’indeterminatezza dei tassi d’interesse, rafforzata ulteriormente dal rinvio alla clausola c. d.“uso piazza”, ritenuta nulla dalla giurisprudenza prevalente, si ritiene che debba essere applicato l’art. 1284 cc il quale, titolato “Saggio degli interessi”, al comma 3 testualmente dispone: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale (c. c. 1825)”.

Occorrerà quindi ricalcolare gli importi realmente dovuti al solo tasso legale.

 

In merito alla seconda categoria (conti “post”), l’entrata in vigore del D.lgs 385/93 produce l’effetto della modifica da parte delle Aziende di Credito, della modulistica contrattuale utilizzata per i contratti di apertura dei conti correnti, modifica concretizzatasi nella eliminazione dai contratti della c. d. clausola “uso piazza”. L’accorgimento adottato non risolve però alla radice il problema in quanto, l’indeterminatezza dei tassi si è riscontrata e si riscontra abbondantemente anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs n° 385/93. Il decreto legislativo in parola, in sostanza, soccorre la disciplina suppletiva predisposta dall’art. 117 del TUB (Testo Unico Bancario). Tale articolo, nel prevedere la invalidità delle clausole di rinvio agli usi, indica i criteri da seguire per l’esatta determinazione del corretto tasso di interesse in assenza di valida pattuizione tra le parti.

Al comma 7 tale articolo prevede:

“il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”;

Tale tasso sarà quindi adottato per i riconteggi dei conti correnti conclusi dopo l' entrata in vigore del T. U. 385/93.

Si dovrà procedere infine, sempre nell’intento di depurazione dei c/c dal cd “effetto anatocistico”, sia per i conti “ante” che per i conti “post”, ad una omogenea liquidazione degli interessi, spese e commissioni con diversa cadenza, la quale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ed in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore, deve avvenire a posteriori annualmente.

Esempio: Prospetto N° 1 RISTORNO INTERESSI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE su un C/C acceso post luglio 1992



Esempio: Prospetto N° 2 RICALCOLO INTERESSI EX ART. 117 TUB  su un C/C acceso post luglio 1992

 

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